Circolari

SEPA – Migrazione RID finanziario e RID a importo prefissato.
Circolare n° 15/2016 » 02.02.2016
A partire dalla data odierna gli strumenti di pagamento del RID finanziario e del RID a importo prefissato migreranno ai nuovi schemi SEPA (Single Euro Payments Area).
In questo modo, verrà completato il processo di migrazione all’Area unica dei pagamenti in euro partito il 1° febbraio 2014 con la sostituzione di bonifici e RID nazionali da parte di SCT - SEPA Credit Transfer e SDD - SEPA Direct Debit.).
Per la migrazione di RID finanziario e RID a importo prefissato, trattandosi di prodotti di nicchia, Banca d’Italia aveva infatti previsto una proroga di due anni, esercitando una facoltà concessa appositamente per questa tipologia di prodotti dal Regolamento comunitario “end-date” n. 260/2012.
Si riportano, di seguito, le caratteristiche dei sopraindicati prodotti di nicchia attualmente in uso:
- il RID finanziario è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di pagamento collegate all’amministrazione di strumenti finanziari o all’esecuzione di operazioni con finalità di investimento (es. dividendi; entrate o altre distribuzioni; rimborsi o proventi di cessioni, art. 2 lett. i) del D. Lgs. numero 11/2010). Le condizioni di utilizzo di tale servizio sono espressamente richiamate all’interno del modulo (mandato o delega) con il quale il debitore autorizza l’addebito sul proprio conto;
- il RID a importo prefissato è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile nei casi in cui il debitore e il beneficiario abbiano preventivamente concordato, indicandolo espressamente nel mandato autorizzativo (così come le altre condizioni di utilizzo), un importo fisso. Tale importo è memorizzato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) del debitore e controllato prima dell’esecuzione dell’operazione, con la conseguenza che non sono addebitabili sul conto del cliente richieste di addebito di importo diverso da quello preventivamente autorizzato.
Nuovi schemi SEPA
I nuovi schemi SEPA, che sostituiranno quelli nazionali sopra descritti, si basano sullo schema SDD e presentano le seguenti caratteristiche principali:
- SDD finanziario: per operazioni autorizzate (ossia con mandati validi) è prevista la facoltà di revoca entro la data di scadenza del pagamento e la facoltà di storno (ossia il rimborso dopo l’addebito) entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta disposizione di pagamento. Non è invece prevista, come nel caso di SDD Core, la facoltà di storno entro le 8 settimane successive alla data di addebito. Per operazioni non autorizzate (mandati non validi), è previsto il diritto di chiedere il rimborso entro 13 mesi dall’addebito.
- SDD a importo prefissato: anche in questo caso, a differenza del SDD Core, per operazioni autorizzate non è prevista la facoltà di storno entro le 8 settimane successive alla data di addebito. È invece prevista la facoltà di revoca entro la data di scadenza della disposizione di pagamento. Per operazioni non autorizzate, anche in questo caso, resta valido il diritto di chiedere il rimborso entro 13 mesi dall’addebito.
I beneficiari dei pagamenti potranno comunque scegliere se migrare ai nuovi schemi SDD finanziario e SDD a importo prefissato oppure scegliere un altro servizio attraverso il quale incassarli, in particolare:
· SDD Core, con diritto di rimborso entro 8 settimane per operazioni autorizzate;
· SDD B2B solo per pagatori non consumatori, senza diritto di rimborso.
Ai fini del passaggio ai nuovi schemi, i beneficiari dei pagamenti (es. società di gestione del risparmio) dovranno eseguire i seguenti adempimenti:
- registrarsi all’interno di un’apposita tabella interbancaria anagrafica (“CRI000”) con un codice “Creditor Identifier” dedicato(il nuovo codice identificativo univoco utilizzato al posto del Codice SIA) e utilizzabile soltanto per gestire le disposizioni in questione. Tale “censimento” in anagrafica avviene a opera del PSP a fronte del rilascio di apposita lettera di manleva con la quale il beneficiario si impegna, sotto la propria responsabilità, a utilizzare il servizio SDD finanziario o SDD a importo prefissato per l’addebito delle sole operazioni per le quali dette varianti risultino applicabili;
- informare il debitorecon un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione di tali servizi, sia nel caso di nuova attivazione dei servizi SDD finanziario e SDD a importo prefissato che in caso di scelta diversa. La comunicazione deve contenere chiare indicazioni circa le diverse possibilità di pagamento disponibili per il debitore (prodotti specifichi, SDD, altri servizi) e circa la scelta effettuata dal beneficiario stesso dei pagamenti. Pertanto, fatta salva la continuità della vecchia delega - per cui non è necessario che il pagatore rilasci un nuovo mandato - il debitore opportunamente informato potrà anche revocarla, richiedere una nuova contrattualizzazione con il beneficiario ed eventualmente una tipologia di pagamento diversa da quella scelta dal creditore.
Con riferimento ai nuovi mandati, invece, si ricorda che come per i SDD non di nicchia anche i nuovi mandati autorizzativi SDD finanziario o a importo prefissato dovranno essere rilasciati dal debitore direttamente al beneficiario; solo in caso di adesione del beneficiario al servizio opzionale SEDA/modulo avanzato, il debitore potrà rilasciare il mandato presso il proprio PSP (per approfondimenti sul servizio SEDA si rinvia al sito www.sepaitalia.eu).
Per ulteriori approfondimenti sul tema, si allega la Circolare ABI diffusa alle banche in vista delle comunicazioni obbligatorie alla clientela e delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l’esecuzione delle operazioni di pagamento in questione, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al Titolo VI del Testo Unico Bancario.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore GR/mf» Carta intestata
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